Abstract : Nel l. VI del Codex Theodosianus il titolo 29°, De Curiosis, contiene 12 costituzioni che disciplin
more
Abstract : Nel l. VI del Codex Theodosianus il titolo 29°, De Curiosis, contiene 12 costituzioni che disciplinano la posizione, tra il 355 e il 415 d.C., di funzionari-ispettori provenienti dalla schola degli agentes in rebus, che venivano distaccati nelle province per sorvegliare il regolare svolgersi del servizio offerto dal Cursus Publicus. Da esse si apprende anche che, per esigenze di interesse pubblico o personale, l’Imperatore poteva richiedere che le loro funzioni ispettive non si limitassero solo al dover curas gerere et cursum publicum gubernare, ma dovessero estendersi anche al controllo della situazione politica e dei traffici commerciali che interessavano i luoghi in cui operavano. Nel cercare di stabilire quali fossero, in concreto i compiti assegnati ai Curiosi se ne osservata anche la posizione rispetto al Praefectus P. o al Magister O. e, in un caso, al Comes S. L., a cui i Principes, nell’arco di tempo considerato, rivolgono le loro disposizioni per richiamarli ad un comportamento più consono ai propri doveri, o per dare disposizioni sulle modalità dei controlli da effettuarsi; osservate sotto questo profilo, dalle leges è emerso come quegli alti funzionari sicuramente esercitassero sui curiosi poteri disciplinari e organizzativi, ma anche che su quei poteri è sempre prevalso quello del Princeps che ritiene di doverne personalmente controllarne la presenza e l’attività sul territorio provinciale- Slides
less