Abstract : Nelle linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bu
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Abstract : Nelle linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo inviate il 5/2/2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione a tutti i dirigenti e docenti delle scuole primarie e secondarie, di I° e II° grado, il bullismo viene definito come un “fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme, … che spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli”. Accogliendo questa definizione, parlare di tali episodi in termini di “legalità” e di “aspetti legali” significa, in primo luogo, precisare come debba comportarsi chi in tali situazioni possa trovarsi coinvolto, per contenerne gli effetti, ma soprattutto comportarsi coerentemente con quanto prescrive la legge (legalità) alla luce delle disposizioni previste dal nostro ordinamento (aspetti legali). - Slides
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